Statuto

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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

§1

L'associazione si chiama: "ITAL-UIL Polonia", in ulteriori disposizioni dello statuto noto come Associazione.

§2

L'Associazione è un'associazione di persone fisiche, istituita per l'attuazione, la promozione e la promozione degli scopi delle attività dell'Associazione nella Repubblica di Polonia, che opera come organizzazione senza scopo di lucro.

§3

La sede dell'associazione è la città di Wejherowo.

§ 4

L'associazione è stabilita per un periodo illimitato. Ha personalità giuridica. Funziona sulla base delle disposizioni della legge del 7 aprile 1989, la legge sulle associazioni (Gazzetta delle leggi del 2001 n. 79, voce 855, come modificata) e questo statuto.

§ 5

L'Associazione ha il diritto di utilizzare francobolli e contrassegni in conformità con le normative applicabili.

§ 6

L'associazione può appartenere ad altre organizzazioni nazionali e internazionali con obiettivi simili.

§ 7

Nel caso in cui sia richiesto dall'attuazione degli obiettivi statutari, l'Associazione può operare anche fuori dal paese, in conformità con l'ordine legale ivi presente.

§ 8

L'attività dell'Associazione si basa principalmente sul lavoro sociale dei suoi membri. . L'Associazione può assumere dipendenti e stipulare contratti di diritto civile per svolgere i propri affari.

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CAPITOLO II

OBIETTIVI E MODI DELLA LORO ATTUAZIONE

L'associazione lavora per:

  1. protezione dei diritti delle persone fisiche nel territorio della Repubblica di Polonia a cui sono attribuite la vita sociale, politica, culturale ed economica,
  2. fornire assistenza alle persone fisiche nell'esercizio dei loro diritti,
  3. Integrazione europea e sviluppo di contatti e cooperazione tra società.

L'attività dell'Associazione è rivolta in particolare ai cittadini della Repubblica Italiana e ad altre persone coinvolte in qualsiasi modo con la Repubblica Italiana e sostenitori.

§10

L'Associazione persegue i suoi obiettivi attraverso:

  1. cooperazione con comunità, istituzioni, autorità locali, organizzazioni nazionali e straniere (consolati, ambasciate) interessate a risolvere i problemi dei polacchi e degli stranieri,
  2. gestire un centro informazioni per polacchi e italiani che soggiornano nel paese e all'estero,
  3. consulenza e rappresentanza in materia di tutti i tipi di benefici concessi dagli enti governativi centrali e locali, in particolare dall'INPS (Instituto Nazionale Previdenza Sociale), dall'Istituto delle assicurazioni sociali e dai centri di assistenza sociale,
  4. assistenza nella compilazione e presentazione di domande e altri documenti relativi a eventuali benefici concessi da istituzioni italiane e polacche, consultazioni nel calcolo degli importi delle prestazioni, verifica delle prestazioni, consultazioni sull'accesso a tutti i servizi sociali, assistenza sociale, protezione della salute, fondi pensioni pensionistiche e di invalidità in relazione alla situazione economica delle persone e delle famiglie e di altri,
  5. assistenza per il completamento e la presentazione di domande e altri documenti relativi al diritto di soggiorno, registrazione, cittadinanza, diritto al lavoro, maternità, disabilità e altri,
  6. assistenza nel trattare con agenzie, enti governativi e amministrativi locali nonché altre istituzioni pubbliche e private,
  7. promuovere lo scambio di informazioni e conoscenze su questioni relative all'immigrazione e all'emigrazione.

CAPITOLO III

MEMBRI - DIRITTI E DOVERI

§11

I membri dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche. Una persona giuridica può essere solo un membro sostenitore dell'Associazione.

§12

L'associazione ha i seguenti gruppi di membri:

  1. membri ordinari,
  2. membri di supporto,
  3. membri onorari.

§13

  1. Membro ordinario dell'Associazione può essere una persona fisica che è un cittadino polacco o uno straniero che ha residenza permanente nella Repubblica di Polonia (ai sensi dell'articolo 4 della legge del 7 aprile 1989), che ha piena capacità giuridica e non è privato dei diritti pubblici, prevede una garanzia di cooperazione ai fini dell'Associazione in conformità con la legge e lo statuto.
  2. Diventa un membro ordinario dopo aver presentato una dichiarazione scritta sulla base di una delibera dell'Associazione.

§14

  1. Un membro sostenitore dell'Associazione può essere una persona fisica o giuridica che dichiara assistenza finanziaria, materiale o sostanziale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.
  2. Un membro di supporto diventa dopo aver presentato una dichiarazione scritta sulla base di una risoluzione del consiglio di amministrazione.

§15

  1. Il membro onorario dell'Associazione può essere una persona fisica che ha dato un contributo eccezionale all'attività e allo sviluppo dell'Associazione.
  2. I membri onorari sono nominati dal Consiglio su richiesta di tutti i membri dell'Associazione.

§16

I membri regolari hanno il diritto di:

  1. partecipazione passiva e attiva alle elezioni delle autorità dell'Associazione,
  2. utilizzando la proprietà, la proprietà e tutte le forme dell'attività dell'Associazione,
  3. partecipazione a riunioni, conferenze ed eventi organizzati dall'Associazione,
  4. presentare domande riguardanti le attività dell'Associazione.

§17

I membri regolari sono tenuti a:

  1. prendere parte alle attività dell'Associazione e raggiungere i suoi obiettivi,
  2. conformità allo statuto e alle risoluzioni delle autorità dell'Associazione,
  3. contributi regolari.

§18

    1. I membri sostenitori e onorari non hanno diritti elettorali passivi e attivi, ma possono partecipare in qualità di consulente alle autorità statutarie dell'Associazione, oltre a possedere diritti come membri ordinari.
    2. Il membro di supporto è obbligato a soddisfare i servizi dichiarati, il rispetto dello statuto e le risoluzioni delle autorità dell'Associazione.

I membri onorari sono esenti dalle quote associative.

§19

I. La perdita di iscrizione è dovuta a:

  1. dimissioni scritte presentate al consiglio di amministrazione,
  2. esclusione dal Consiglio:
  3. a causa della violazione dello statuto e del mancato rispetto delle risoluzioni delle autorità dell'Associazione,
  4. a causa della notoria mancanza di partecipazione ai lavori dell'Associazione,
  5. a causa del mancato pagamento dei contributi per un periodo di 1 anno.
  6. perdita dei diritti civili sotto una sentenza definitiva del tribunale,
  7. la morte di un membro e la perdita della personalità giuridica da parte di persone giuridiche.

II. Una risoluzione del consiglio di amministrazione in merito alla privazione dell'iscrizione può essere impugnata contro l'assemblea generale dei membri entro 14 giorni dalla data di consegna della relativa risoluzione. L'appello è esaminato nella prossima riunione generale dei membri. La risoluzione dell'Assemblea Generale dei deputati è definitiva.

CAPITOLO IV

AUTORITÀ DI ASSOCIAZIONE

§20

Le autorità dell'Associazione sono:

  1. L'assemblea generale dei membri,
  2. Il Consiglio,
  3. Commissione di revisione.

§21

  1. Il mandato di tutte le autorità elettive dell'Associazione dura 5 anni e la loro elezione si svolge in un voto aperto con la maggioranza ordinaria dei voti.
  2. I membri eletti dalle autorità dell'Associazione possono svolgere la stessa funzione per un numero illimitato di termini.
  3. Le risoluzioni di tutte le autorità dell'Associazione sono approvate a maggioranza semplice dei voti in presenza di almeno la metà dei membri aventi diritto di voto, a meno che le ulteriori disposizioni dello Statuto non dispongano diversamente.
  4. L'Assemblea Generale dei Membri è la massima autorità dell'Associazione. L'Assemblea generale dei deputati partecipa:
    1. con una voce costituente - membri ordinari,
    2. con una voce consultiva - membri sostenitori, membri onorari e invitati.

§ 22

  1. L'assemblea generale dei membri può essere ordinaria e straordinaria.
  2. L'Assemblea Generale dei Membri Ordinari viene convocata dal Consiglio di Gestione una volta all'anno, come rapporto, e ogni cinque anni, come rapporto e elezione, notificando i membri della sua data, luogo e proposta ordine del giorno almeno 14 giorni prima della data dell'Assemblea Generale.
  3. L'assemblea generale straordinaria dei membri straordinari può tenersi in qualsiasi momento. È convocato dal consiglio di amministrazione su sua iniziativa, su richiesta del comitato di audit o su richiesta scritta di almeno 1/3 del numero totale dei membri ordinari dell'associazione. Dovrebbe essere convocato entro 21 giorni dalla data della richiesta o della richiesta e deliberare sulle questioni per le quali è stato convocato.
  4. Le risoluzioni dell'Assemblea Generale dei Membri sono prese a maggioranza assoluta di voti in presenza di almeno la metà del numero totale dei membri. La votazione è pubblica.
  5. Le competenze dell'Assemblea Generale dei Membri comprendono:
    1. definire le principali direzioni di attività e sviluppo dell'Associazione,
    2. adottare emendamenti allo statuto,
    3. l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio, del Comitato di verifica,
    4. dare al discarico il discarico sulla proposta del comitato di controllo,
    5. considerando le relazioni sulle attività del consiglio di amministrazione e del comitato di verifica,
    6. adottare i regolamenti del Consiglio,
    7. adottando il budget,
    8. l'adozione delle quote associative e di tutti gli altri benefici per l'Associazione,
    9. selezione e revoca di tutte le autorità dell'Associazione,
    10. esaminare e approvare le relazioni delle autorità dell'Associazione,
    11. considerando i ricorsi contro le risoluzioni del consiglio di amministrazione,
    12. approvando una risoluzione sulla scioglimento dell'Associazione e sull'allocazione della sua proprietà,
    13. adottare risoluzioni su qualsiasi argomento sollevato per la discussione, in tutte le questioni non riservate alla competenza delle altre autorità dell'Associazione,
    14. considerare le domande e le richieste presentate dai membri dell'Associazione o dalle sue autorità.

§23

  1. Il Consiglio di Gestione è nominato per gestire l'intera attività dell'Associazione in conformità con le risoluzioni dell'Assemblea Generale dei Membri, rappresenta l'Associazione all'esterno ed è autorizzato a sostenere responsabilità di proprietà.
  2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dal vicepresidente. Ogni membro del consiglio di amministrazione è autorizzato a rappresentare l'associazione e ad assumersi gli obblighi di proprietà.
  3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono secondo necessità. La riunione del consiglio di amministrazione è convocata dal presidente.
  4. Le competenze del consiglio di amministrazione comprendono:
    1. attuazione degli obiettivi dell'Associazione,
    2. esecuzione delle risoluzioni dell'Assemblea generale dei membri,
    3. preparazione del lavoro e piani di budget,
    4. esercitare la gestione della proprietà dell'Associazione,
    5. adottare risoluzioni sull'acquisizione, vendita o ingombrante dei beni dell'Associazione,
    6. rappresentando l'Associazione fuori,
    7. convocare l'assemblea generale dei membri,
    8. accettare e cancellare membri.
  5. I membri del consiglio di amministrazione possono svolgere le proprie funzioni gratuitamente, nonché sulla base di un contratto di lavoro o di un contratto di diritto civile. Un accordo con un membro del consiglio di amministrazione è incluso nella delega dell'Assemblea generale dei membri.

§24

  1. Il Comitato di verifica è incaricato di esercitare il controllo sulle attività dell'Associazione.
  2. Il comitato di revisione è composto da tre membri, incluso il presidente.
  3. Le competenze del comitato di revisione comprendono:
    1. controllo dell'attività complessiva dell'Associazione,
    2. valutazione delle attività del consiglio di amministrazione, comprese le relazioni annuali e il bilancio finanziario,
    3. la presentazione di relazioni all'Assemblea Generale dei Soci unitamente alla valutazione delle attività dell'Associazione e del Consiglio dell'Associazione,
    4. domanda all'assemblea generale dei membri per la concessione del discarico al consiglio di amministrazione,
    5. se chiede la revoca del consiglio di amministrazione o dei singoli membri del consiglio di amministrazione se è inattivo,
    6. la richiesta di convocare l'Assemblea generale straordinaria dei membri.

§25

Nel caso in cui la composizione delle autorità dell'Associazione venga ridotta durante il mandato, l'integrazione della loro composizione può avvenire tramite cooptazione, che viene effettuata da altri membri dell'organismo che è diminuito. In questa modalità, puoi nominare non più della metà della composizione del corpo.

CAPITOLO V

PROPRIETA 'E FONDI

§26

  1. La proprietà dell'Associazione è creata:
    1. dalle quote associative,
    2. donazioni, eredità, abbonamenti,
    3. sussidi e sacrifici pubblici,
    4. sussidi e altre forme di finanziamento esterno,
    5. reddito derivante dalla propria attività statutaria,
  2. Tutti i fondi possono essere memorizzati solo sull'account dell'Associazione.
  3. L'Associazione conduce la gestione finanziaria in conformità con le normative applicabili.
  4. Le decisioni sull'acquisizione, sullo smaltimento e sull'assoggettamento dei beni dell'Associazione sono prese dal Consiglio di amministrazione.
  5. La firma di un membro del consiglio di amministrazione è necessaria per concludere contratti, conferire procura e fare altre dichiarazioni di volontà, in particolare in materia di proprietà.
  6. L'Associazione non può concedere prestiti o obbligazioni garantite con i suoi beni ai suoi membri, membri di enti o dipendenti e persone con le quali i membri degli organi direttivi e dipendenti dell'organizzazione sono sposati, in coabitazione o in una relazione di affinità o affinità con il secondo grado o sono legati all'adozione, alla cura, alla tutela, ulteriormente definiti "parenti stretti".
  7. L'Associazione non può trasferire beni ai suoi membri, membri di enti o dipendenti e loro parenti, a condizioni diverse da quelle relative a terzi, in particolare se tale trasferimento è gratuito o a condizioni preferenziali.
  8. L'uso di proprietà per membri, membri di enti o dipendenti e loro parenti a condizioni diverse da quelle relative a terzi è inaccettabile, a meno che l'utilizzo non sia direttamente derivante dall'obiettivo statutario.
  9. L'Associazione non può acquistare beni o servizi da entità a cui partecipano membri dell'organizzazione, membri dei suoi organi o dipendenti e loro parenti, a condizioni diverse da quelle relative a terzi o a prezzi superiori ai prezzi di mercato.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONE FINALE

 

§27

  1. La risoluzione sulla modifica dello statuto e la risoluzione sullo scioglimento dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea generale dei membri a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti in presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
  2. Adottando una risoluzione per sciogliere l'Associazione, l'Assemblea Generale dei Soci stabilisce le modalità della sua liquidazione e l'assegnazione dei beni dell'Associazione.
  3. Per le questioni non contemplate dal presente statuto si applicano le disposizioni della legge sulle associazioni.